Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie
Regio Decreto 27-7-1934 n. 1265
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1934, n. 186, S.O.
(1) Il decreto è stato emanato ai sensi della delega di cui alla L- 6 luglio 1933, n. 47. (2) Le disposizioni contenute nel decreto sono da considerarsi ora solo parzialmente vigenti, in quanto da coordinare con successive disposizioni abrogative, sostitutive ed integrative. Le competenze statali, nel testo riferite al Ministero dell’Interno, ove confermate all’amministrazione dello Stato, si intendono ora riferite al Ministero della Salute; se trasferite vanno riferite alle regioni, alle province, ai comuni.
È approvato l’unito testo unico delle legge sanitarie composto di 394 articoli e otto tabelle allegate, visto, d’ordine nostro, dal capo del governo; primo Ministro segretario di Stato, Ministro segretario di Stato per l’interno.
Testo unico delle leggi sanitarie
Ordinamento e attribuzioni dell’amministrazione sanitaria
Capo I – Organizzazione dei servizi e degli uffici. 1. La tutela della sanità pubblica spetta al Ministro per l’interno e, sotto la sua dipendenza, ai prefetti e ai podestà. I servizi di igiene scolastica, ferroviaria, del lavoro, delle colonie e, in genere, i servizi igienici e sanitari, qualunque sia l’amministrazione pubblica, civile o militare, che vi debba direttamente provvedere, debbono, per quanto riguarda la tutela dell’igiene e della sanità pubblica, essere coordinati e uniformati alle disposizioni delle leggi sanitarie e alle istruzioni del Ministro per l’interno.
2. Gli organi centrali dell’amministrazione sanitaria presso il Ministero dell’interno sono: la direzione generale della sanità pubblica ed il consiglio superiore di sanità. Il prefetto è l’autorità sanitaria della provincia. Egli presiede il consiglio provinciale di sanità ed ha alla sua dipendenza il medico provinciale e il veterinario provinciale. Il podestà è l’autorità sanitaria del comune ed ha alla sua dipendenza l’ufficiale sanitario. Il medico provinciale dirige l’ufficio sanitario provinciale e sovraintende agli uffici sanitari marittimi, di frontiera e di aeroporti, dove esistono. L’ufficiale sanitario dirige l’ufficio sanitario comunale.
3. I comuni provvedono alla vigilanza igienica e alla profilassi delle malattie trasmissibili con personale e mezzi adeguati ai bisogni locali.
I comuni capoluoghi di provincia e quelli, già capoluoghi di circondario, con popolazione superiore ai ventimila abitanti, hanno un adatto ufficio sanitario; gli altri si avvalgono del personale sanitario di cui dispongono e al quale deve essere tatto obbligo espresso, nel regolamento comunale, di prestare l’opera propria per gli scopi anzidetti.
4. All’assistenza medico-chirurgica e ostetrica gratuita per i poveri nell’ambito del territorio del comune, alla somministrazione gratuita dei medicinali ai poveri e alla assistenza veterinaria limitata ai luoghi nei quali ne è riconosciuto il bisogno, quando non siano assicurate altrimenti, provvedono i comuni. È fatto divieto ai comuni di istituire condotte sanitarie per la generalità degli abitanti. I sanitari condotti hanno, tuttavia, l’obbligo di prestare la loro opera anche ai non aventi diritto alla assistenza gratuita, in base alle speciali tariffe che sono all’uopo proposte per ciascuna provincia dalla associazione sindacale giuridicamente riconosciuta (3), competente per territorio, e approvate dal prefetto.