Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private
1. Il presente decreto ha per scopo l’emanazione di disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie di seguito elencate e classificate sulla base di quanto riportato all’art. 4 del D.P.R. 14 gennaio 19971 (S.O.G.U. n. 42 del 20/02/1997) in relazione alla tipologia delle prestazioni erogate:
a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno;
b) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno; c) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.