Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attivita’ soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Campo di applicazione
1. Nel rispetto della direttiva 95/16/CE la regola tecnica allegata al presente decreto si applica, in conformita’ alle specifiche prescrizioni di settore in materia di prevenzione incendi, ai vani degli impianti di sollevamento installati nelle nuove attivita’ soggette ai controlli di prevenzione incendi ed in quelle esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in caso di modifiche sostanziali.
2. Per modifiche sostanziali agli edifici si intendono: a) l’installazione di nuovi impianti di sollevamento; b) le modifiche costruttive degli impianti quali l’aumento delle fermate, oppure il cambiamento del tipo di azionamento; c) la sostituzione delle pareti del vano di corsa, delle porte di piano, del locale del macchinario e/o delle pulegge di rinvio, se eseguita con materiali, modelli, dimensioni e/o criteri costruttivi diversi da quelli esistenti; d) il rifacimento dei solai dell’edificio, quando coinvolge le strutture di pertinenza dell’impianto di sollevamento; e) il rifacimento strutturale delle scale dell’edificio, quando coinvolge le strutture di pertinenza dell’impianto di sollevamento; f) l’aumento in altezza dell’edificio, se coinvolgente le strutture di pertinenza dell’impianto di sollevamento; g) il cambiamento della destinazione d’uso degli ambienti, interni all’edificio, in cui si esercitano attivita’ riportate nell’allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni tecniche si rinvia alle specifiche prescrizioni tecniche di settore.