Stazioni ecologiche di supporto alla raccolta differenziata
Nota delle Provincie di L’Aquila, Pescara, Chieti e Teramo, trasmessa dal Servizio Rifiuti della Regione Abruzzo, ns. prot. 9200/2004.
Con nota n° 15648/2004, le quattro province abruzzesi, nell’ambito delle procedure di cui al D.Lgs. 5 Febbraio 1997 n°22, hanno richiesto al Servizio Gestione Rifiuti della Regione, di non assoggettare a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, “le stazioni ecologiche, nelle quali effettuare anche il deposito di rifiuti quali beni durevoli dismessi (frigoriferi, apparecchi televisivi, monitor di computer) oppure accumulatori classificati pericolosi ai sensi della vigente normativa”. Ben consci che la problematica sollevata, sia di indubbio gravame, questo Servizio ha ritenuto opportuno approfondire globalmente la questione. In primo luogo, anche sulla base delle esperienze maturate attraverso l’esame delle pratiche via via trasmesse dagli uffici del Servizio Regionale competente, abbiamo potuto verificare come per gli interventi di che trattasi, vengano sistematicamente usate definizioni diverse. Tra le più usate ricorrono ,”deposito preliminare” oppure “stoccaggio provvisorio” o “isole ecologiche, etc. Da questo fatto, solo apparentemente insignificante, in realtà deriva la difficoltà di attribuzione dell’intervento, alla relativa categoria degli allegati B e C del D. Lgs. 22/1997, con diretta ripercussione
sulle procedure di cui alla D.G.R. n° 119/2002 e successive modifiche ed integrazioni. Quanto sopra premesso, si ritiene comunque di poter affermare che, a prescindere dalle eventuali definizioni dell’impianto, esso va considerato sotto i due seguenti aspetti fondamentali:
– L’attività effettivamente esercitata;
– La destinazione finale dei rifiuti trattati o stoccati.