Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari
Decreto Ministeriale 22 maggio 2007 n. 43 – Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 2007 n. 204 – supplemento ordinario n. 191
Oggetto del decreto
1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 14.11.2000, n. 338, gli standard minimi dimensionali e qualitativi relativi ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari previsti dalla medesima legge.
Standard minimi dimensionali e qualitativi
1. Gli standard minimi dimensionali e qualitativi relativi agli interventi previsti dall’ar-ticolo 1 del presente decreto sono riportati nell’allegato A, che costituisce parte integrante dello stesso. Essi hanno carattere prescrittivo ai fini della ammissione al cofinanziamento previsto dalla legge 14.11.2000, n. 338, con le modalità e le condizioni di seguito specificate e quelle previste dal decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma 3 della medesima legge, ad eccezione del comma 4 del presente articolo.
2. Non sono sottoposti a verifica di congruità rispetto agli standard minimi, riportati nell’allegato A, gli immobili oggetto dei seguenti interventi:
A – gli interventi su immobili già esistenti, adibiti o da adibire ad alloggi e residenze per gli studenti universitari:
1) abbattimento delle barriere architettoniche;
2) adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza;
3) manutenzione straordinaria.
3. Sono sottoposti a verifica di congruità rispetto agli standard minimi, riportati nell’allegato A, gli immobili oggetto dei seguenti interventi o acquisti:
B – gli interventi di recupero, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, restauro, risa-namento;
C – gli interventi di nuova costruzione o ampliamento di alloggi o residenze per stu-denti universitari;
D – l’acquisto di edifici da adibire ad alloggi e residenze per studenti universitari, compresi eventuali interventi di cui alla lettera A.
4. È possibile la redazione di progetti che si discostino di valori pari a ? 15% degli standard di superficie riportati in allegato A, esclusivamente ove ciò non contrasti con normative di carattere regionale, nel caso di edifici preesistenti. Tale deroga non è ammessa in riduzione per le funzioni residenziali (AF1), per le nuove costruzioni e per gli acquisti.
Linee guida relative ai parametri tecnici ed economici
1. Le linee guida relative ai parametri tecnici di cui all’articolo 1 del presente decreto sono riportate nell’allegato B, che costituisce parte integrante dello stesso. Esse hanno carattere raccomandativo, fornendo indicazioni di cui si auspica il recepimento da parte dei progettisti, ma non sono tuttavia prescrittive o vincolanti ai fini della richiesta di cofinanziamento previsto dalla legge 14.11.2000, n. 338.
2. La stima dei costi delle opere previste per gli interventi utilizza quale termine di riferimento di congruità gli elenchi dei prezzi unitari del Provveditorato regionale O-O.PP. o gli elenchi dei prezzi unitari della Regione o Provincia Autonoma di competen-za, con riferimento per assimilazione alla edilizia residenziale. Per la redazione dei computi metrici estimativi dei progetti di intervento dovranno essere utilizzati i prezzi unitari di tali elenchi. Solo per voci di prezzo che non abbiano corrispondente in tali elenchi potranno essere formulati nuovi prezzi, giustificati da apposita analisi. Il tecnico progettista è tenuto ad allegare apposita dichiarazione di conformità dei prezzi ai criteri di cui sopra. Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo.
(Registrato alla Corte del Conti il 28/06/2007)
Roma, 22 maggio 2007