Decreto del Ministro dell’interno 15 marzo 2005 recante
“Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo”
Con l’introduzione del sistema di classificazione europeo di reazione al fuoco, si è reso infatti necessario definire quali requisiti devono possedere i prodotti da costruzione per poter essere installati nelle attività ricomprese nel campo di applicazione delle vigenti disposizioni tecniche di prevenzione incendi, in luogo delle classi italiane previste dal D.M. 26 giugno 1984, e successive modifiche ed integrazioni.
In sostanza, laddove nelle vigenti regole tecniche di prevenzione incendi (D.M. 26/08/1992, D.M. 9/04/1994, D.M. 19/08/1996, D.M. 18/09/2002, solo per citarne alcune) si richiede l’impiego di prodotti rispondenti a determinate classi di reazione al fuoco, attualmente riferite al sistema di classificazione italiano (0, 1, 2, 3, 4, 5), vengono indicate quali sono le corrispondenti classi di reazione al fuoco europee utilizzabili, in funzione del tipo di impiego previsto (pavimento, parete, soffitto, ecc.). Nessuna ulteriore prescrizione aggiuntiva in materia di requisiti di reazione al fuoco rispetto a quelle già previste nelle specifiche “norme verticali” di prevenzione incendi è stata introdotta con il nuovo decreto.
Si precisa che il decreto in oggetto, così come riportato all’articolo 1, si applica ai prodotti da costruzione, ossia ai prodotti fabbricati per essere permanentemente incorporati in opere da costruzione, così come disposto dalla direttiva 89/106/CEE recepita nel nostro ordinamento con il D.P.R. n. 246/1993. Sono pertanto esclusi da questa regolamentazione i materiali ed i prodotti che, seppure devono rispondere a determinati requisiti di reazione al fuoco, non sono riconducibili alla fattispecie di “prodotti da costruzione” (tendaggi, mobili imbottiti, guanciali, materassi, ecc.) per i quali si continuano ad applicare le disposizioni italiane vigenti (D.M. 26 giugno 1984 e successive modifiche ed integrazioni).
Un particolare chiarimento si reputa necessario per i prodotti isolanti disciplinati agli articoli 6, 7 e 8 per i quali scompare il sistema della doppia classifica tipica del metodo italiano.
Si distingue infatti il caso di prodotti realizzati in stabilimento e commercializzati come prodotti finiti ai quali viene attribuita una propria classe di reazione al fuoco in base al sistema di prova e classificazione europeo, da quello dei materiali isolanti che vengono associati in opera, ossia in cantiere, con un ulteriore componente al fine di proteggerli dall’azione diretta delle fiamme. In tale ultima eventualità, i citati articoli del decreto prescrivono quali debbano essere le classi ammesse per il prodotto isolante in funzione delle caratteristiche di comportamento al fuoco dell’elemento protettivo esterno, direttamente esposto alle fiamme.