Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267
Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani
(pubblicato nella Gzzetta Ufficiale del 17 maggio 1924 n. 117)
Provvedimenti per la tutela del pubblici interessi
Capo I – Limitazioni alla proprietà terriera. Sezione I – Vincolo per scopi idrogeologici.
1. Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9 possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.
2. La determinazione dei terreni di cui all’articolo precedente sarà fatta per zone nel perimetro dei singoli bacini fluviali. A tale scopo l’Amministrazione forestale segnerà per ogni Comune su di una mappa catastale, o, in mancanza, su di una carta del regio Istituto geografico militare possibilmente in scala da 1 a 10.000, i terreni da comprendersi nella zona da vincolare, descrivendone i confini. In apposita relazione esporrà ed illustrerà le circostanze ed i motivi che consigliarono la proposta.
3. Un esemplare della carta topografica, con la descrizione dei confini delle zone proposte per il vincolo, dovrà, a cura del Sindaco, restare affisso per 90 giorni all’albo pretorio del Comune. Una copia della relazione resterà invece depositata presso la segreteria del Comune a disposizione degli interessati. La pubblicazione di cui sopra terrà luogo di notificazione.
4. I reclami avverso la proposta di determinazione della zona da vincolare, redatti in carta libera, devono essere presentati alla segreteria del Comune entro il termine stabilito dall’articolo precedente. Scaduto detto termine, il Sindaco trasmetterà tutti i reclami nonché l’esemplare della carta topografica, con la descrizione dei confini delle zone, e la relazione dell’Ispettorato forestale, al Comitato costituito a norma dell’art. 181. Il Comitato deciderà, sentito, ove lo ritenga necessario, uno o più membri da esso delegati ad apposito sopraluogo. Contro le decisioni del Comitato è ammesso ricorso al Consiglio di Stato entro novanta giorni dalla notificazione della decisione.
5. Esaurito l’esame dei ricorsi, il Comitato forestale darà notizia dell’esito di essi all’Ispettorato forestale. Questo, entro sessanta giorni dall’annuncio, curerà la pubblicazione all’albo di ogni Comune di un esemplare della carta topografica con l’indicazione delle zone definitivamente vincolate e con la descrizione dei confini delle zone stesse. Ad ogni effetto di legge la determinazione delle zone vincolate, s’intenderà definitiva quindici giorni dopo la pubblicazione anzidetta.