Legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante modifiche e integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Riflessi sulle attività a rischio di incidente rilevante e del settore energetico.
Le modifiche alla legge 7 agosto 1990, n.241 introdotte dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 riguardano anche i procedimenti di competenza dei Comitati Tecnici Regionali per la Prevenzione Incendi (di seguito CTR) per le attività a rischio di incidente rilevante e dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco per alcune attività del settore energetico disciplinate dalla legge 239/2004 (centrali elettriche ed elettrodotti). Al fine di garantire la certezza dei tempi di conclusione dei procedimenti di prevenzione incendi e l’uniformità nell’attuazione delle disposizioni normative sopracitate, si forniscono i chiarimenti di seguito indicati.
A) Attività a rischio di incidente rilevante
1) Avvio del procedimento In base all’art. 8 della legge 241/90, come modificato dall’art. 5 della legge 15/2005, il CTR deve comunicare al gestore l’avvio dell’istruttoria di cui all’art. 21 del D.Lgs. 334/99.
B) Settore energetico
Per alcune attività del settore energetico, la legge 9 aprile 2002, n. 55, la legge 27 ottobre 2003, n. 290 e la legge 23 agosto 2004, n. 239 prevedono che i procedimenti autorizzativi siano unici e si svolgano tramite l’istituto della Conferenza di Servizi.
Al riguardo, l’art. 14-ter, comma 9, della legge 241/90, come modificato dall’art. 10 della legge 15/2005, stabilisce che “il provvedimento finale (…) sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza”.