Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo
1. Il presente decreto si applica ai materiali da costruzione, così come definiti dall’articolo 1 della Direttiva del Consiglio 89/106/CEE e dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per i quali sono richiesti specifici requisiti di reazione al fuoco. Si considera materiale da costruzione, di seguito denominato “prodotto”, qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in opere da costruzione.
2. Il presente decreto stabilisce, in conformità a quanto previsto dal decreto recante “Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso di incendio”, le caratteristiche di reazione al fuoco che devono possedere i prodotti installati in attività ricomprese nel campo di applicazione delle vigenti disposizioni tecniche di prevenzione incendi, in luogo delle classi italiane previste dal decreto ministeriale 26 giugno 1984, e successive modifiche ed integrazioni.