Definizione delle regole tecniche previste dall’art. 22, comma 1, della legge 27 dicembre relative agli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento
1. Il presente decreto ha per oggetto le regole tecniche previste dall’art. 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 2. Ai fini del presente decreto, si intendono: a) per produttore, colui che professionalmente costruisce, realizzando un prodotto finito in ogni sua parte, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici, da divertimento ed intrattenimento, pronti per essere impiegati nel territorio nazionale;
b) per importatore, colui che immette in libera pratica ovvero comunque introduce nel territorio nazionale, per essere ivi impiegati, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici, da divertimento ed intrattenimento, finiti in ogni loro parte; e’ assimilato all’importatore l’operatore estero che immette in libera pratica ovvero comunque introduce nel territorio nazionale, per essere ivi impiegati, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici, da divertimento ed intrattenimento, finiti in ogni loro parte, il quale abbia stabilito in Italia una o piu’ sedi secondarie con rappresentanza stabile a norma degli articoli 2197 ovvero 2506 del codice civile (dal 1 gennaio 2004, art. 2508);
c) per utente, il giocatore; d) per apparecchio o congegno, il complesso di dispositivi
destinati al gioco, comprensivo tra l’altro della struttura esterna, di eventuali periferiche di gioco, del dispositivo di inserimento delle monete, dei componenti, programmi e schede di gioco, dei circuiti elettronici, nonche’ dei dispositivi di rilascio all’esterno di oggettistica, se previsti dalla tipologia dell’apparecchio;
e) per intrattenimento, l’insieme delle modalita’ di gioco previste dall’apparecchio o congegno nelle quali si richiede la partecipazione attiva dell’utente per l’evoluzione dei gioco ed il conseguimento del risultato; f) per abilita’, la capacita’ – fisica, mentale o strategica – richiesta all’utente per il conseguimento del risultato del gioco; g) per alea o elemento aleatorio, gli elementi incidenti sul risultato del gioco dipendenti da fattori casuali, determinati dall’apparecchio o congegno, non prevedibili da parte dell’utente; h) per preponderanza dell’abilita’ o del trattenimento rispetto all’elemento aleatorio, la possibilita’ dell’utente di superare, nella maggioranza degli eventi di gioco e tramite la propria abilita’ od attiva partecipazione, gli elementi aleatori incidenti sul risultato del gioco; i) per costo della partita, il valore espresso in euro di ciascuna singola e autonoma sessione di gioco; j) per immodificabilita’, la non modificabilita’ ne’ alterabilita’, tranne nei casi previsti dal presente decreto, delle caratteristiche tecniche e delle modalita’ di funzionamento e di distribuzione dei premi per le quali e’ stata fornita autocertificazione di conformita’ alle prescrizioni stabilite dall’art. 110, comma 7, del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), come modificato dall’art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; k) per manomissione, l’alterazione o il danneggiamento di uno o piu’ dei dispositivi di funzionamento destinati al gioco od alla distribuzione dei premi; l) per manutenzione straordinaria, gli interventi necessari a ripristinare le caratteristiche tecniche dell’apparato o congegno, le relative modalita’ di funzionamento nonche’ quelle di distribuzione dei premi ovvero di ogni altro elemento per il quale e’ stata fornita autocertificazione di conformita’ alle prescrizioni stabilite dall’art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S.; m) per manutenzione ordinaria, tutti gli interventi manutentivi diversi dalla manutenzione straordinaria.