DECRETO MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 19 APRILE 2000, N.145
REGOLAMENTO RECANTE IL CAPITOLATO GENERALE D’APPALTO DEI LAVORI PUBBLICI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 5, DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Art. 1. Contenuto del capitolato generale
1. Il capitolato generale d’appalto, in prosieguo denominato capitolato, contiene la disciplina regolamentare dei rapporti tra le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti affidatari di lavori pubblici. 2. Le disposizioni del capitolato devono essere espressamente richiamate nel contratto di appalto; esse si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi di contratto o di capitolato speciale, ove non diversamente disposto dalla legge o dal regolamento.
3. Ai fini del presente capitolato per regolamento si intende il regolamento di cui all’articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
Art. 2. Domicilio dell’appaltatore
1. L’appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta. 2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.
Art. 3. Indicazione delle persone che possono riscuotere
1. Il contratto di appalto e gli atti di cottimo devono indicare: a) il luogo e l’ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalità , secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante; b) la persona o le persone autorizzate dall’appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto. 2. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante. 3. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. 4. In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.
Art. 4.Condotta dei lavori da parte dell’appaltatore