SERVIZIO GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE SERVIZI FISCALI E CONCESSIONI STRADALI
Approvato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 1° marzo 1999, atto n° 16/8 (Esaminato dal Co.Re.Co. nella seduta del 1° aprile 1999). ModificatoconDelibereConsiliari nn.26/4del18maggio2000, 36/2003del1°aprile2003, CON/48 del 29 ottobre 2003, CON/3del 10 febbraio 2004 e CON/46 dell’ 8 luglio 2005 .
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLE TARIFFE E DEI CANONI PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L’INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI
PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I PRINCIPI E DEFINIZIONI
ART.1–OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n° 446, di attuazione della delega prevista dall’art.3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, stabilisce le modalità di applicazione del canone (di concessione) per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
ART.2–NORME REGOLANTI LE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
Senza preventiva autorizzazione, concessione o nulla osta tecnico dell’Amministrazione Pro- vinciale, è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità, giusto quanto stabilito al titolo II, capo 1° del Decreto Legislativo 30.04.1992, n° 285, modificato con il Decreto legislativo del 10.09.1992, n° 360 e del D.P.R. 16.12.1992, n° 495, modificato con D.P.R. 16.09.1996, n° 610.
Per poter eseguire occupazioni, opere, depositi, lavori, stabilire accessi, diramazioni ecc.., è necessario conseguire uno dei seguenti provvedimenti:
1) La concessione: a) per attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d’acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazioni, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e soprapassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possano comunque interessare la proprietà stradale. Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l’accessibilità delle fasce di pertinenze della strada. (art. 25 c.s. e artt. 65, 66 e 67 reg.); b) per i cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo e natura che devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione (art. 25 c.s. e art. 68 reg.);2) L’autorizzazione: a) per stabilire nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato (art. 22 c.s. e art. 44, 45 e 46 reg.);
b) per collocare cartelli, insegne, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, ecc. (art. 23 c.s. e artt. da 47 a 55 reg.); c) per compiere opere e depositi temporanei sulla carreggiata stradale e sulle fasce di pertinenza stradale (impalcature con ponteggi tipo dalmine, banchi di vendita, pali e archi per festeg- giamenti, macchine adibite a vendita di prodotti in genere ecc. (art. 21 c.s. e artt. da 30 a 43 reg.);
d) per costruire muri di controripa e di sostegno o a difesa delle proprietà private; e) per eseguire recinzioni delle proprietà con paletti e rete metallica o con muretti e ringhiera di qualsiasi genere, fuori dalle zone urbane determinate e definite con i P.R.G. vigenti dei Comuni; f) per autorizzare trasporti eccezionali in genere e transiti con mezzi ad uso speciale, mezzi d’opera, macchine operatrici, macchine agricole, ecc. (art. 10 e artt. da 9 a 20 Reg.);
3) Il nulla osta tecnico: per la realizzazione di tutte le opere sopra indicate allorché le stesse ricadano lungo tratti di strade che attraversano i centri con popolazione inferiore a diecimila abitanti, individuati ai sensi dell’articolo 4 del Codice della Strada.
I relativi provvedimenti di concessione e autorizzazioni invece, sono di competenza del Comune (art. 26, comma 3 c.s.).
I provvedimenti amministrativi sopra specificati sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel presente regolamento e dai suoi allegati, nonché da tutte le altre leggi vigenti in materia. Il presente regolamento non si applica ai tratti di strade provinciali, che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuati ai sensi dell’art. 4 del Codice e declassificate a comunali, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 16.12.1992, n° 495 modificato con D.P.R. 16.09.1996, n° 610.
ART.3–COMPETENZE NEI CENTRI ABITATI
1) I tratti di strada provinciale situati all’interno di centri abitati con popolazione superiore ai diecimila abitanti sono classificati strade comunali e la relativa gestione, sia in termini di manutenzione, che d’autorizzazione o concessione, nonché di riscossione di canoni, è di competenza del Comune.
2) I tratti di strada situati all’interno di centri abitati fino a diecimila abitanti restano di proprietà della Provincia a cui compete la manutenzione e la titolarità della riscossione dei canoni. In tal caso l’autorizzazione o concessione è rilasciata dal Comune, previo nulla osta della Provincia.