Rilascio di pareri di competenza del Ministero dell’Interno e procedure di prevenzione incendi relative alle attività soggette al D.Lgs.334/99 e agli stabilimenti di lavorazione e deposito di oli minerali.
La legge 23 agosto 2004, n.239, concernente il “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”, prevede il trasferimento alle Regioni o agli Enti Locali, dalle stesse delegati, delle funzioni amministrative in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservate allo Stato, fatta salva la disciplina in materia di rischi di incidente rilevante.
Limitatamente alle quattro fattispecie previste dal comma 56 dell’articolo unico della legge, le Regioni sono chiamate ad emanare atti autorizzativi attenendosi, nelle more della determinazione dei nuovi criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni, alle norme dettate dal D.P.R. 420/94.
Le autorizzazioni saranno rilasciate dalla Regione competente sulla base degli indirizzi e degli obiettivi generali di politica energetica previsti dai commi 3, 4 e 7, fatte salve le disposizioni vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo.
Premesso quanto sopra, ed anche in relazione al contenuto del parere del Consiglio di Stato n.3510/2003 del 26 novembre 2003, in materia d’individuazione dell’autorità competente al controllo sulle attività industriali a rischi di incidente rilevante, si ritiene opportuno fornire i chiarimenti di seguito riportati.
A) Stabilimenti costieri di lavorazione e deposito di oli minerali.
Rimangono valide le procedure definite con lettera circolare prot. n. DCPST/A4/RS/2600 dell’11 novembre 2004, emanata a seguito del parere del Consiglio di Stato n.4097/2003 del 10 dicembre 2003.
B) Attività e stabilimenti di lavorazione e deposito di oli minerali soggetti a presentazione del rapporto di sicurezza (art.8 del D.Lgs.334/99).