Regione Abruzzo – Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria
Il Piano è stato redatto in conformità ai dettami legislativi del Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 1 ottobre 2002, n. 261 contenente il “Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell’aria ambiente, i criteri per l’elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351” (Gazzetta Ufficiale n. 272 del 20 novembre 2002).
1.1 Finalità
Il Piano è stato elaborato applicando e sviluppando le indicazioni della legislazione nazionale al fine di • ottemperare al Decreto Legislativo 351 del 4 agosto 1999 ed al Decreto Ministeriale 60 del 2 aprile 2002, per l’elaborazione di piani o di programmi di miglioramento della qualità dell’aria nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli di uno o più inquinanti (ossidi di zolfo, ossidi di azoto, particelle sospese con diametro inferiore a 10 micron, monossido di carbonio) superano il valore limite aumentato del margine di tolleranza oppure, i livelli di uno o più inquinanti sono compresi tra il valore limite ed il valore limite aumentato del margine di tolleranza così come stabilito dall’articolo 8 del decreto;
• ottemperare al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 per l’elaborazione di piani di mantenimento della qualità dell’aria, nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e tali da non comportare il rischio di superamento degli stessi, al fine di conservare i livelli degli inquinanti al di sotto dei valori limite così come stabilito dall’articolo 9 del 351;
• ottemperare al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183 per l’elaborazione di piani o di programmi di miglioramento della qualità dell’aria nelle zone e negli agglomerati in cui l’ozono supera i valori bersaglio così come stabilito dall’articolo 3 del decreto;
• ottemperare al Decreto Legislativo 351 del 4 agosto 1999, al Decreto Ministeriale 60 del 2 aprile 2002 e al decreto legislativo 183 del 21 maggio 2004 con riferimento al monitoraggio della qualità dell’aria;
• contribuire al raggiungimento dei limiti nazionali di emissione come fissati dalla Direttiva 2001/81/CE;
• rappresentare una strategia integrata per tutti gli inquinanti normati;
• poter essere integrato ogni qual volta la legislazione prescrive di prendere in considerazione nuovi inquinanti;
• migliorare la qualità dell’aria relativamente alle nuove problematiche emergenti quali emissioni di idrocarburi policiclici aromatici ed altri composti organici volatili;
• conseguire un miglioramento in riferimento alle problematiche globali quali la produzione di gas serra.