Piano Regionale Paesistico – Norme tecniche coordinate
Finalità del Piano
1. In conformità ai Principi ed obiettivi dell’ art. 4 dello Statuto della Regione Abruzzo,il Piano Regionale Paesistico – Piano di Settore ai sensi dell’ art. 6, L.R. 12 aprile 1983, n. 18 – é volto alla tutela del paesaggio, del patrimonio naturale, storico ed artistico, al fine di promuovere l’uso sociale e la razionale utilizzazione delle risorse, nonché la difesa attiva e la piena valorizzazione dell’ambiente.
Oggetto del Piano
1. Ai predetti fini, formano oggetto del P.R.P.: a) beni di cui all’art 1 della Legge 29 giugno 1939 n. 1497, individuati da specifici Decreti Ministeriali; b) beni ed aree elencate al comma 5° dell’art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, così come integrato dalla Legge 8 agosto 1985, n. 431; c) aree di cui all’art. 1 quinquies della Legge 8 agosto 1985, n. 431; d) aree e beni, lineari o puntuali riconosciuti di particolare rilevanza paesistica e ambientale.
2. Il Piano Regionale Paesistico organizza i suddetti elementi, categorie o sistemi nei seguenti ambiti paesistici:
Ambiti Montani Monti della Laga, fiume Salinello Gran Sasso Maiella – Morrone Monti Simbruini, Velino Sirente, Parco Nazionale d’Abruzzo. Ambiti costieri Costa Teramana Costa Pescarese Costa Teatina. Ambiti fluviali Fiume Vomano – Tordino Fiumi Tavo – Fino Fiumi Pescara – Tirino – Sagittario Fiumi Sangro – Aventino.
Contenuti del Piano
1. Negli ambiti stabiliti al precedente articolo, e tenuto conto di perimetri e simbologie graficizzate nelle relative planimetrie di piano, per la conservazione, valorizzazione e trasformazione dell’ambiente e delle sue risorse naturalistiche valgono le seguenti norme. 2. Il P.R.P. costituisce strumento quadro
a) per l’elaborazione di ogni atto che, limitatamente all’ambito di esso disciplinato, incida sulla trasformazione e l’uso dei suoli;
b) per le attività della Pubblica Amministrazione nella materia;
c) per la verifica della congruenza ambientale ed economica di programmi, piani ed interventi nell’ambito del territorio disciplinato.