Norme relative al segreto militare.
R.D. 11 luglio 1941, n. 1161.
Articolo 1 Notizie di cui è vietata la divulgazione.
È vietata, ai sensi e per gli effetti degli articoli 256, secondo capoverso, 258 e 262 del codice penale, e per la parte che concerne le amministrazioni militari e gli enti statali preposti alla vigilanza della produzione industriale bellica, la divulgazione, all’interno e all’estero, delle notizie indicate nell’allegato al presente decreto. Mediante separati provvedimenti da portarsi a conoscenza del pubblico ed anche con semplice diffida agli interessati qualora il divieto debba imporsi soltanto a determinati enti e persone, l’autorità competente può estendere il divieto di divulgazione anche a notizie non indicate nell’allegato.
Articolo 2 Obbligo del segreto per gli appartenenti ad amministrazioni pubbliche e private.
In ogni caso, indipendentemente da qualsiasi altro provvedimento o diffida da parte dell’autorità competente, per notizie non indicate nell’allegato al presente decreto o dai successivi atti di aggiornamento, è vietata, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni penali sopra menzionate, agli appartenenti alle amministrazioni statali o parastatali militari o civili e alle ditte fornitrici di opere militari o di materiale militare o comunque interessante l’efficienza bellica del paese, la divulgazione di notizie riservate riferibili a materiale o avvenimenti interessanti l’efficienza bellica dello Stato, ovvero interessanti le operazioni militari in progetto o in atto, e la divulgazione di notizie aventi comunque interesse militare.
Il divieto della divulgazione concerne sia i materiali esistenti in servizio o già finiti, sia quelli in costruzione, in esperimento, in progetto, allo studio, anche se ancora non presentati all’autorità militare.
Articolo 3 Prevalenza del carattere segreto.
Il divieto di divulgazione delle notizie indicate nell’articolo precedente e nell’allegato non esclude che, agli effetti della legge penale, talune di esse possano costituire segreti, anziché semplici notizie di cui sia vietata la divulgazione, quando ne ricorrano gli estremi ai sensi della stessa legge penale.
Articolo 4 Deroghe al divieto di divulgazione.
Il divieto di divulgazione, previsto per le notizie indicate nell’allegato e per quelle contemplate dall’art. 2, è considerato inesistente, agli effetti della legge penale, quando dall’autorità militare o dalla commissione suprema di difesa o dall’autorità statale preposta alla vigilanza della produzione industriale bellica, per la parte di rispettiva competenza, sia stata concessa, in deroga ad esso, particolare autorizzazione a procurasi o a far conoscere a determinate persone, o a divulgare sotto speciali condizioni, per uno scopo determinato, le notizie medesime.