Norme per assicurare la utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati fisici e per migliorarne la godibilità generale
Le presenti norme devono considerarsi il primo strumento predisposto per assicurare l’utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati fisici e per migliorarne la godibilità generale.
Tale assunto viene realizzato attraverso l’eliminazione di quegli ostacoli, sinteticamente indicati come <<barriere architettoniche>>, che possono presentarsi negli edifici stessi. Conseguentemente a ciò tali norme devono essere considerate anche come un idoneo mezzo atto a favorire il processo di reinserimento del minorato fisico nella società.Le presenti norme tendono inoltre a promuovere un processo di sensibilizzazione degli organi interessati e, più largamente, dell’opinione pubblica, e conseguentemente determinare un preciso impegno di tutti i settori, la cui attività si svolge in favore dei minorati fisici. L’eliminazione delle barriere architettoniche, che solo attraverso una operante normativa può trovare pratica attuazione, non rappresenta infatti la soluzione definitiva del problema del reinserimento dei minorati fisici, a causa delle complessità e delle numerose implicazioni che il problema stesso presenta. Le barriere, infatti, sono molteplici e di natura diversa; oltre quelle architettoniche, le barriere psicologiche e le stesse minorazioni rappresentano altrettanti gravi impedimenti, richiedenti un altrettanto valido impegno da parte dei settori interessati. Risulta evidente pertanto, che solo inquadrando la strumentazione fornita al settore dell’edilizia nell’ambito più vasto di una operante ricerca interdisciplinare, potrà attuarsi il tanto auspicato reinserimento del minorato fisico nella struttura sociale a tutti i possibili livelli.