REGOLE TECNICCHE DI PREVENZIONE INCENDI PER LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICO-ALBERGHIERE
La presente regola tecnica di prevenzione incendi, emanata allo scopo di tutelare l’incolumità delle persone e salvaguardare i beni contro i rischi dell’incendio, ha per oggetto i criteri di sicurezza da applicarsi agli edifici ed ai locali adibiti ad attività ricettive turistico-alberghiere, definite dall’art. 6 della legge n. 217 del 17 maggio 1983 (G. U. n. 141 del 25 maggio 1983) e come di seguito elencate:
a) alberghi;
b) motel;
c) villaggi-albergo;
d) villaggi turistici;
e) esercizi di affittacamere;
f) case ed appartamenti per vacanze;
g) alloggi agroturistici;
h) ostelli per la gioventù;
i) residenze turistico alberghiere;
l) rifugi alpini.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Le presenti disposizioni si applicano agli edifici ed ai locali di cui al precedente punto, esistenti e di nuova costruzione. Agli edifici e locali esistenti, già adibiti ad attività di cui al punto 1, si applicano le disposizioni previste per le nuove costruzioni nel caso di rifacimento di oltre il 50 % dei solai. Le disposizioni previste per le nuove costruzioni si applicano agli eventuali aumenti di volume e solo a quelli.