Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica
Scopo
Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza antincendi da applicare negli edifici e nei locali adibiti a scuole, di qualsiasi tipo, ordine e grado, allo scopo di tutelare l’incolumità delle persone e salvaguardare i beni contro il rischio di incendio. Ai fini delle presenti norme si fa riferimento ai termini e definizioni generali di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983).
Campo di applicazione
Le presenti norme si applicano agli edifici ed ai locali di cui al punto 1.0 di nuova costruzione o agli edifici esistenti in caso di ristrutturazioni che comportino modifiche sostanziali, i cui progetti siano presentati agli organi competenti per le approvazioni previste dalle vigenti disposizioni, dopo l’entrata in vigore del presente decreto. Si intendono per modifiche sostanziali lavori che comportino il rifacimento di oltre il 50% dei solai o il rifacimento strutturale delle scale o l’aumento di altezza. Per gli edifici esistenti si applicano le disposizioni contenute nel successivo punto 13.
Classificazione
Le scuole vengono suddivise, in relazione alle presenze effettive contemporanee in esse prevedibili di alunni e di personale docente e non docente, nei seguenti tipi:
– tipo 0: scuole con numero di presenze contemporanee fino a: 100 persone;
– tipo 1: scuole con numero di presenze contemporanee da 101 a 300 persone;
– tipo 2: scuole con numero di presenze contemporanee da 301 a 500 persone;
– tipo 3: scuole con numero di presenze contemporanee da 501 a 800 persone;
– tipo 4: scuole con numero di presenze contemporanee da 801 a 1200 persone;
– tipo 5: scuole con numero di presenze contemporanee oltre le 1200 persone.
Alle scuole di tipo «0» si applicano le particolari norme di sicurezza di cui al successivo punto 11. Ogni edificio, facente parte di un complesso scolastico purché non comunicante con altri edifici, rientra nella categoria riferita al proprio affollamento.