MACROSTRUTTURA F SERVIZIO ACQUE
Comune di Chieti
ART. 1 Finalità del Regolamento
1. Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative della Provincia inerenti il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue urbane, industriali, domestiche e assimilabili ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, della L.R. n. 60/2001 e s.m.i., nonché di tutte le norme nazionali e regionali vigenti in materia.
ART. 2 Soggetti obbligati
1. Tutti gli scarichi di acque reflue devono essere preventivamente autorizzati dalla Provincia, tranne gli scarichi recapitanti in reti fognarie per i quali è competente il Comune e/o l’Ente d’Ambito.
2. L’autorizzazione è rilasciata al titolare dell’attività (persona fisica o persona giuridica) da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscono, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l’effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l’autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione, in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del D. Lgs. n.° 152/2006 e successive integrazioni e modifiche.
3. Fatte salve diverse disposizioni normative da parte della Regione Abruzzo ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n.° 152/2006 e succ. mod. ed int., sono esenti dall’obbligo di autorizzazione provinciale gli scarichi in acque superficiali costituiti esclusivamente da acque meteoriche. E’ comunque vietato lo scarico o l’immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee.
4. Il titolare dell’attività da cui originano gli scarichi di cui al precedente comma 3 denuncia lo scarico alla Provincia che, in relazione alla natura dell’insediamento ed alle caratteristiche dello scarico, rende noto al titolare l’eventuale diversa qualifica ai fini dell’assoggettamento alla disciplina autorizzativa.
ART. 3 Individuazione dell’unità organizzativa responsabile
La Macrostruttura F (ambiente) – Servizio Acque, ai sensi dell’art. 4 della Legge n.241 del 7/8/90, è individuato come l’unità organizzativa responsabile competente all’istruttoria delle domande avanzate.
ART. 4 Modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione
1. Il richiedente l’autorizzazione allo scarico è tenuto a presentare la domanda secondo le modalità di legge, di cui al D.P.R. n.° 642 del 26/10/72 e successive modifiche ed integrazioni (vedi modelli di richiesta allegati).
2. L’autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane è subordinata all’approvazione dei relativi impianti di trattamento, ai sensi dell’art. 126 del D. Lgs. n.° 152/2006 e successive integrazioni e modifiche.