Manuale e glossario per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell’Unione europea
AGENDA 21
documento adottato a Rio de Janeiro nel 1992 dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo (Vertice di Rio). Si tratta di un piano d’azione completo per realizzare uno sviluppo sostenibile nel prossimo secolo. In Agenda 21 si raccomanda la costituzione di una nuova Commissione sullo Sviluppo Sostenibile (CSS) e si auspica che i governi preparino strategie nazionali a favore dello sviluppo sostenibile. Tali documenti nazionali conterranno spesso una rassegna dello stato dell’ambiente, dello sviluppo economico e delle risposte programmatiche intese a garantire che l’attività economica risulti a favore della sostenibilità.
“alternative”
nel contesto della valutazione ambientale strategica (VAS), le alternative consistono in una gamma di opzioni strategiche grazie alle quali è possibile conseguire nel modo migliore l’obiettivo (o gli obiettivi) dei piani e dei programmi, al minor costo e/o con il maggiore beneficio per l’ambiente e la sostenibilità, o che consentono di giungere al compromesso più efficace tra obiettivi conflittuali. Ad esempio: riduzione della domanda, localizzazione alternativa, un diverso tipo di sviluppo che può far conseguire il medesimo obiettivo, strumenti programmatici e misure fiscali, ecc.
“assistenza”
le forme di assistenza predisposte dai Fondi, vale a dire:
– Programmi Operativi o Documenti Unici di Programmazione; – programmi relativi ad iniziative comunitarie; – supporto all’assistenza tecnica e misure innovative.
“biodiversità”
il termine indica la varietà degli organismi viventi sul pianeta. La biodiversità può essere descritta in termini di geni, specie od ecosistemi. Lo sviluppo sostenibile dipende anche dalla comprensione, protezione e conservazione degli innumerevoli ecosistemi interattivi del pianeta.
“capacità di carico”
approccio che consente di valutare l’impatto massimo che un determinato ecosistema è in grado di sostenere senza subire danni permanenti.
“lista di controllo”
lista dettagliata dei fattori che debbono essere presi in considerazione nella valutazione di una determinata politica.
“Quadro Comunitario di Sostegno”
documento approvato dalla Commissione a seguito della valutazione del piano di sviluppo presentato da uno Stato membro e contenente le strategie e le priorità di azione, gli obiettivi specifici delle stesse, il contributo dei Fondi e di altre risorse finanziarie. Il documento dev’essere suddiviso in varie priorità e attuato per mezzo di uno o più Programmi Operativi.
“analisi costi-benefici”
tecnica intesa a calcolare e a ponderare tutti i costi e i benefici relativi ad un determinato piano, programma o progetto. Si tratta, tra l’altro, dei valori di tali costi e benefici, alcuni dei quali, essendo di tipo ambientale, non sono stati o non saranno riflessi in effettive entrate o uscite.
“impatti cumulativi”
gli impatti (positivi e negativi, diretti e indiretti, a lungo e a breve termine) derivanti da una gamma di attività in una determinata area o regione, ciascuno dei quali potrebbe non risultare significativo se considerato separatamente. Tali impatti possono derivare dal crescente volume di traffico, dall’effetto combinato di una serie di misure agricole finalizzate ad una produzione più intensiva e ad un più intensivo impiego di sostanze chimiche, ecc. Gli impatti cumulativi includono una dimensione temporale, in quanto essi dovrebbero calcolare l’impatto sulle risorse ambientali risultante dai cambiamenti prodotti dalle azioni passate, presenti e future (ragionevolmente prevedibili).
“responsabile delle decisioni”
organismo o persona responsabile della decisione in merito all’esecuzione di un piano, programma o misura. Di norma si tratta di una funzione espletata dalle autorità governative.
“autorità dello sviluppo”
nel presente manuale, il termine si riferisce a tutti i ministeri nazionali e organismi regionali, agenzie e altri organismi pubblici che partecipano alla pianificazione e all’attuazione di piani e programmi relativi ai Fondi strutturali.
“autorità competenti in materia ambientale”
nel presente manuale, il termine si riferisce a tutti i ministeri nazionali e organismi regionali, agenzie e altri organismi pubblici responsabili dello sviluppo delle politiche e della legislazione nazionale e regionale in campo ambientale, e che svolgono un ruolo nell’attuazione e nel monitoraggio delle stesse.
“valutazione di impatto ambientale”
procedura intesa ad individuare gli effetti prodotti sull’ambiente dai progetti di sviluppo; ai sensi della direttiva 85/337/CEE (e 97/11/CE), si tratta di una procedura legislativa da applicare alla valutazione degli impatti ambientali di determinati progetti pubblici e privati che sono suscettibili di produrre significativi effetti sull’ambiente.
“misura”
si configura qualora un potenziale risultato non possa essere annullato, o possa essere annullato solo ad un costo eccessivamente elevato.
le modalità con cui una priorità è attuata nel corso di più anni, che consentono di finanziare le operazioni. Si definisce “misura” qualsiasi regime di aiuti ai sensi dell’articolo 92 del trattato o qualsiasi aiuto accordato da organismi designati dagli Stati membri.
“sistema d’informazione geografica”
banca dati informatizzata di dati geografici, provvista di una piattaforma di gestione, analisi e illustrazione dei dati medesimi. Il SIG costituisce un importante strumento di analisi, in quanto consente di associare le banche dati informatiche con dati geografici reali.
“riscaldamento del globo”
l’aumento della temperatura del pianeta provocato dalla presenza di gas ad effetto serra (vedi voce).[private]
“gas ad effetto serra”
gruppo di gas, tra cui l’anidride carbonica e il metano, che intrappolano l’energia irradiata ad onde lunghe nell’atmosfera terrestre.
“mitigazione”
azione intesa ad impedire, evitare o minimizzare gli effetti negativi (reali o potenziali) di una determinata politica, piano, programma o progetto. Può comportare l’abbandono o la modifica di una proposta, la scelta di una differente localizzazione, uno spostamento di obiettivo (invece di realizzare nuovi sviluppi, migliorare le prestazioni delle strutture esistenti), ecc.
“monitoraggio”
combinazione di osservazione e misurazione delle prestazioni di un piano, programma o misura, e della conformità delle medesime con la politica e la legislazione in campo ambientale rispetto ad una serie di indicatori, criteri od obiettivi programmatici predeterminati, ad esempio la conformità con la politica in campo ambientale.
“comitati di sorveglianza”
comitato composto da rappresentanti degli Stati membri, dalla Commissione europea, da partner economici e sociali e altri partner, se del caso, incaricato del coordinamento generale dei progressi finanziari e materiali del programma.
“Programma Operativo”
documento approvato dalla Commissione ai fini di attuare un Quadro Comunitario di Sostegno, comprendente un congruo insieme di priorità, tra cui misure pluriennali che possono essere attuate con il ricorso ad uno o più Fondi, ad uno o più altri strumenti finanziari esistenti e alla BEI. Con “Programma Operativo Plurifondo” si intende un Programma Operativo finanziato da più di un fondo.
“partenariato”
nel contesto dei Fondi strutturali, il termine può riferirsi a due diversi contesti:
1) Il regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio all’articolo 4, primo paragrafo recita: “1. L’azione comunitaria è complementare alle azioni nazionali corrispondenti o vi contribuisce. Ciò è il risultato della stretta concertazione tra la Commissione, lo Stato membro interessato, le autorità e gli organismi competenti – comprese […] le parti economiche e sociali – designati dallo Stato membro a livello nazionale, regionale, locale o altro […]”. Tale concertazione è denominata partnership (partenariato). L’articolo 4, paragrafo 1 afferma anche che “la partnership è operante in fatto di preparazione e finanziamento, nonché di valutazione ex ante, sorveglianza e valutazione ex post delle azioni.”
2) Il partenariato che approva il Quadro Comunitario di Sostegno e il Documento Unico di Programmazione è composto dalla Commissione e dagli Stati membri.
“principio “chi inquina paga””
L’articolo 130 R, secondo paragrafo del trattato sull’Unione europea dispone che i danni ambientali siano pagati da chi ha inquinato. Si tratta del principio “chi inquina paga”, conformemente al quale i responsabili dell’inquinamento debbono accollarsi i costi delle misure necessarie per eliminare l’inquinamento o ridurlo a livelli legalmente accettabili.
“approccio precauzionale”
L’articolo 130 R, secondo paragrafo del trattato sull’Unione europea dispone che “la politica della Comunità in materia ambientale […] è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva […]”. Secondo l’approccio precauzionale, invece di confidare su prove risolutive dei possibili danni o sul risanamento dei[/private]