Decreto Ministeriale 26/6/2009 – Ministero dello Sviluppo Economico
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
(G.U. 10/7/2009 n. 158 – in vigore dal 25/7/2009)
Finalità e ambito di intervento
1. Ai sensi dell’ articolo 6, comma 9, e dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e per le finalità di cui all’articolo 1 del medesimo decreto legislativo, per una applicazione omogenea, coordinata ed immediatamente operativa della certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale, il presente decreto definisce:
a) le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici; b) gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le Regioni.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto con decreto legislativo si intende il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo e successive modifiche ed integrazioni e l’ulteriore definizione di cui al comma seguente.
3. Singole unità immobiliari, ai fini del presente decreto si intende l’insieme di uno o più locali preordinato come autonomo appartamento e destinato ad alloggio nell’ambito di un edificio, di qualsiasi tipologia edilizia, comprendente almeno due unità immobiliari. E’ assimilata alla singola unità immobiliare l’unità commerciale o artigianale o direzionale appartenente ad un edificio con le predette caratteristiche.
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
1. Al fine di garantire la promozione di adeguati livelli di qualità dei servizi di certificazione, assicurare la fruibilità, la diffusione e una crescente comparabilità delle certificazioni energetiche sull’intero territorio nazionale in conformità alla direttiva 2002/91/CE, promuovendo altresì la tutela degli interessi degli utenti, sono riportate in allegato A le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, di seguito Linee guida.
2. Formano parte integrante delle Linee guida gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
3. Ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo, fermo restando quanto disposto dal comma 5, le disposizioni contenute nelle Linee guida si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti di certificazione energetica degli edifici in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici.
4. Nel disciplinare il sistema di certificazione energetica degli edifici le regioni e le province autonome, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario nonché dei principi fondamentali desumibili dal decreto legislativo e dalla direttiva 2002/91/CE, tengono conto degli elementi essenziali di cui all’articolo 4.
5. Ai fini del comma 1, le regioni e le province autonome che alla data del presente decreto abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici alle Linee guida. Le regioni e le province autonome provvedono affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti dell’articolo 4.