LINEE GUIDA L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA
Premessa
Questa Autorità è intervenuta più volte sul tema dell’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (da ultimo con le determinazioni n. 1/2006 e n.4/2007), cercando di chiarire le questioni controverse e fornire indicazioni operative. Peraltro, una persistente disomogeneità procedurale delle stazioni appaltanti, nonché l’estensione del fenomeno di ribassi sproporzionati che caratterizza le offerte degli operatori economici, hanno indotto l’Autorità ad un’ulteriore ed approfondita riflessione sull’assetto giuridico ed economico di tale mercato nella consapevolezza della centralità della progettazione, quale momento fondamentale per assicurare la corretta realizzazione delle opere pubbliche. La scelta, infatti, del miglior progettista offre maggiori garanzie per l’elaborazione di un progetto qualitativamente adeguato a soddisfare le esigenze individuate dalle stazioni appaltanti.
Data la complessità e la specialità della materia ed al fine di favorire la massima partecipazione dei soggetti interessati, l’Autorità ha proceduto ad una consultazione on-line, volta ad individuare, ad ampio raggio, le istanze e le criticità riscontrate dagli operatori nella concreta prassi del mercato. E’ stato, poi, istituito un tavolo tecnico di consultazione con gli ordini professionali e le categorie economiche interessate e con la partecipazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di approfondire, sul piano tecnico-giuridico, le modalità di effettuazione delle gare e di presentazione delle offerte.
All’esito di tali consultazioni, sono state elaborate delle linee guida per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, che analizzano le varie fasi sub-procedimentali (modalità di affidamento, determinazione dell’importo a base di gara, individuazione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di aggiudicazione dell’offerta) e dedicano un particolare focus al procedimento di verifica della congruità delle offerte. L’Autorità offre, quindi, alle stazioni appaltanti ed agli operatori del mercato dei servizi tecnici, la seguente determinazione, di cui valuta un impatto regolatorio positivo in termini di maggiore omogeneità ed efficienza delle procedure, nonché di riduzione dei fenomeni distorsivi della concorrenza.
I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
2.1 Individuazione delle classi e categorie della tariffa professionale
Come rammentato nel primo paragrafo, ai fini dell’individuazione dei requisiti di partecipazione, nei bandi di gara è necessario indicare la classe e la categoria o le classi e le categorie dell’intervento, desunte dall’articolo 14 della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti (legge n. 143/1949, cit.).
Con riferimento all’individuazione delle classi e delle categorie cui si riferiscono i servizi da affidare, due classi, la I e la VI, individuano un insieme di interventi oggettualmente e funzionalmente della stessa natura, mentre le categorie costituiscono una suddivisione dell’insieme degli interventi compresi nelle due classi in sottoinsiemi caratterizzati ognuno da uguale complessità funzionale e tecnica (crescente nella classe I dalla lettera a) alla lettera d) – organismi edilizi – e dalla lettera f) alla lettera g) – opere strutturali – e nella classe VI dalla lettera a) alla lettera b)). Il sottoinsieme che presenta la più elevata complessità è, quindi, quello con collocazione successiva nell’ordine alfabetico e, logicamente, vi corrisponde la percentuale dei corrispettivi di progettazione più elevata fra quelle previste, a parità di importo, nella classe. Nelle altre classi le categorie si riferiscono invece a interventi oggettualmente e funzionalmente diversi e quindi non sussiste questo principio. [private]
Sulla base di queste indicazioni, nella determinazione n. 30/2002, è stato affermato che occorre indicare nel bando di gara la classe e categoria o le classi e le categorie dell’intervento, in quanto ciò è funzionale anche per la dimostrazione dei requisiti minimi di partecipazione o della indicazione dei requisiti da impiegare. I lavori cui si riferiscono detti requisiti devono, infatti, appartenere alla classe e categoria (o alle classi e categorie) dell’intervento cui si riferisce il bando. In questi casi, è evidente che vanno considerati per la classe I e per la classe VI gli interventi appartenenti non solo alla classe e alla categoria (o alle classi e categorie) dell’intervento, cui si riferisce il bando, ma anche alla classe ed alle categorie la cui collocazione nell’ordine alfabetico sia successiva a quella stabilita nel bando, in quanto questi interventi sono della stessa natura, tuttavia tecnicamente più complessi.