MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 5 luglio 2005 Integrazioni al decreto 14 maggio 2004, recante l’approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto, con capacità complessiva non superiore a 13 m3.
Il punto 7 «Distanze di sicurezza», comma 2, del titolo III «Elementi pericolosi e relative
distanze di sicurezza» dell’allegato al decreto 14 maggio 2004 e’ così sostituito: «2. Le distanze di sicurezza di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c) e d), possono essere ridotte fino alla metà secondo quanto di seguito indicato: distanze di cui alle lettere a) e c), mediante interramento dei serbatoi oppure, in alternativa, interposizione di muri fra gli elementi pericolosi del deposito e gli elementi da proteggere in modo che il percorso orizzontale di un eventuale rilascio di gas, abbia uno sviluppo non minore della distanza di sicurezza. I muri devono elevarsi di almeno 0,5 m oltre il più alto elemento pericoloso da schermare; distanze di cui alla lettera b), limitatamente ai fabbricati e/o locali serviti dal deposito, destinati anche in parte ad esercizi pubblici, a collettività, a luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo, per capacità fino a 3 m3 e fino a 5 m3, esclusivamente mediante interramento dei serbatoi; distanze di cui alla lettera d), esclusivamente mediante interramento dei serbatoi.».