MINISTERO INTERNO circolare 20 giugno 2003, n. 11
Influenze della direttiva 97/23/CE, concernente gli equipaggiamenti a pressione, nelle procedure di autorizzazione alla commercializzazione degli estintori d’incendio ed al rinnovo (G.U. 7 agosto 2003, n. 182).
La direttiva 97/23/CE, concernente gli equipaggiamenti a pressione, nel seguito indicata con la dicitura PED, recepita con il decreto legislativo n. 93/2000, ha previsto un periodo transitorio di “coesistenza” che si è concluso il 29 maggio 2002.
Dopo tale data infatti la PED costituisce in tutti i Paesi contraenti l’accordo SEE l’unica disposizione che regolamenta le condizioni per l’accettabilità del rischio connesso alla presenza di fluidi in pressione superiore a 0,5 bar in valore assoluto.
Tali condizioni rappresentano il regime cogente comunitario di autorizzazione alla commercializzazione dei prodotti che presentano il rischio suddetto, denominati “equipaggiamenti in pressione”.
E’ bene precisare che la regolamentazione PED prescinde dall’efficacia dell’utilizzo, limitandosi a disciplinare l’aspetto connesso alle rischiose condizioni strumentali necessarie per l’uso efficace.
Pertanto ogni disposizione nazionale avente l’obiettivo di regolamentare l’uso efficace non è in conflitto con la direttiva in argomento e permane cogente.
Di contro, ogni disposizione nazionale avente l’obiettivo di regolamentare condizioni per l’accettabilità del rischio connesso alla presenza di pressioni superiori a 0,5 bar in valore assoluto (o caratteristiche costruttive finalizzate alla determinazione di queste) è in conflitto con la direttiva in argomento e conseguentemente abrogata dalla maggiore rilevanza giuridica della direttiva stessa e del relativo decreto di attuazione (decreto legislativo n. 93/2000).
Nel caso particolare degli estintori portatili e carrellati di incendio, il quadro delle disposizioni cogenti applicabili non può che continuare a fare riferimento, rispettivamente, al decreto ministeriale 20 dicembre 1982 e al decreto ministeriale 6 marzo 1992 i quali, sia ai fini dell’approvazione di tipo od omologazione del prototipo che per la sua produzione, già impongono esplicitamente l’utilizzo di “recipienti che abbiano superato i controlli nei casi prescritti da normative vigenti in materia di apparecchi a pressione” che oggi sono indiscutibilmente identificabili con le procedure di attestazione della conformità indicate dalla “PED”.
Per l’applicazione delle procedure previste dal decreto ministeriale 20 dicembre 1982 e dal decreto ministeriale 6 marzo 1992 si forniscono le istruzioni che seguono.