Entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008. Circolare 5 agosto 2009
Come noto, con l’entrata in vigore del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il 30 giugno 2009 e’ cessato il regime transitorio per l’operativita’ della revisione delle norme tecniche per le costruzioni.
La conseguente obbligatorieta’ di applicazione, a far data dal 1° luglio 2009, delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, ha suscitato da piu’ parti un legittimo interesse teso all’ottenimento di chiarimenti in ordine al regime degli interventi per i quali, anche successivamente al termine del 30 giugno 2009, possa applicarsi la normativa tecnica precedentemente in vigore.
Con l’intento di orientare in maniera univoca gli operatori del settore, questa Amministrazione ha emanato la circolare 5 agosto 2009 recante «Nuove norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 – Cessazione del regime transitorio di cui all’art. 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2009, di seguito denominata «circolare».
Riguardo al merito della suddetta «circolare», continuano a pervenire numerose segnalazioni aventi quale comune denominatore l’evidenza di una persistente difficolta’ di assimilazione della autentica portata della regolamentazione normativa del periodo successivo al 30 giugno 2009 laddove viene affrontata la questione del discrimine della obbligatorieta’ di applicazione della nuova normativa per le costruzioni di natura privatistica.
Quale ulteriore contributo esplicativo e chiarificatore delle suddette problematiche, tenuto conto della particolare rilevanza della materia in argomento che trascende l’ambito della disciplina del territorio per attingere a valori di tutela dell’incolumita’ pubblica, si ritiene opportuno evidenziare quanto segue.
Resta fermo il punto, stigmatizzato dal legislatore, che nei confronti delle iniziative private, le maggiori criticita’ progettuali ed esecutive poste dalla «circolare» a fondamento della diversita’ di disciplina tra dette iniziative private e quelle pubbliche, sorreggono il maggior rigore con il quale e’ stato individuato il momento di applicazione della nuova disciplina.
A tal fine il momento di discrimine tra l’utilizzo della vecchia e della nuova disciplina viene individuato, per quanto riguarda i lavori pubblici, nell’affidamento dei lavori ovvero nell’avvio della progettazione definitiva o esecutiva; mentre per quanto riguarda le costruzioni di natura privatistica, tale momento discriminante viene individuato nell’inizio della costruzione dell’opera o della infrastruttura.