Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente
1. Al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007 recante «Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, (di seguito denominato: decreto), come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 7 aprile 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 4, comma 1, la lettera a) e’ sostituita dalla seguente: «a) acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti richiesti nei successivi articoli 6, 7, 8 e 9. Tale asseverazione puo’ essere: – sostituita da quella resa dal direttore lavori sulla conformita’ al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche e integrazioni; – esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che, ai sensi dell’art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia, insieme alla denuncia dell’inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della stessa legge.»;
b) all’art. 5, comma 3: dopo le parole «di cui all’art. 1,» aggiungere le parole «fino all’entrata in vigore dei decreti di cui all’art. 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,» e dopo le parole «e successive modifiche e integrazioni.» aggiungere le parole «Successivamente i medesimi calcoli saranno svolti nel rispetto delle disposizioni dei decreti di cui all’art. 4, comma 1, lettere a) e b), del predetto decreto legislativo.»;
c) all’art. 7, comma 2, eliminare le parole da «, corredata dalle certificazioni» a «conformita’ del prodotto»;
d) all’art. 8, comma 2, sostituire le parole da «puo’ essere prodotta» a «da un laboratorio certificato, e» con le parole «puo’ essere prodotto»;
e) all’art. 9: 1) al comma 1, lettera a), dopo le parole «generatori di calore a
condensazione» aggiungere «, ad aria o ad acqua,» e alla lettera b), dopo le parole «sono installate» aggiungere «, ove tecnicamente compatibile,»;