DIREZIONE PARCHI TERRITORIO AMBIENTE ENERGIA: CRITERI ED INDIRIZZI IN MATERIA DI PROCEDURE AMBIENTALI
Art. 1 – Sportello regionale per l’ambiente (SRA.)
1. Al fine di semplificare ed unificare i procedimenti autorizzativi in materia di:
– Valutazione Impatto Ambientale – VIA – (Direttiva Comunitaria 97/11/CE, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. ed i.);
– Verifica di assoggettabilità – VA – (Direttiva Comunitaria 97/11/CE, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. ed i.);
– Valutazione di Incidenza – VI – (D.P.R. 8 settembre 1997, n° 357, D.P.R. 12 marzo 2003, n° 120, Direttiva Comunitaria 92/43/CEE);
– Nulla Osta Beni Ambientali (D.Lgs. 22 Gennaio 2004, n. 42); è istituito, presso la Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia, lo Sportello regionale per l’ambiente (SRA) al quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempienti previsti dal presente regolamento. 2. Responsabile dello Sportello regionale per l’ambiente (SRA) è il Dirigente del Servizio Tutela e valorizzazione del paesaggio e valutazioni ambientali.
Art. 2 – Compiti
1. Lo Sportello regionale per l’ambiente (SRA) provvede: – alla ricezione delle pratiche in materia di VIA, VA, BB.AA. e Valutazione d’incidenza, che dovranno essere inoltrate dal committente attivando le procedure informatiche, all’uopo predisposte, nella sezione dedicata alla Valutazione d’Impatto Ambientale e Verifica di Assoggettabilità, nel sito della Regione Abruzzo – sezione Ambiente (http://www.regione.abruzzo.it/xAmbiente), con successiva trasmissione cartacea della domanda e di tutti gli allegati al protocollo cartaceo; – a fornire informazioni sulle procedure e sugli adempimenti necessari in materia ambientale; – a predisporre la modulistica; – alla realizzazione e adeguamento di cartografie tematiche; – alla raccolta dei provvedimenti di competenza del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di impatto ambientale; – alla redazione del registro nel quale è riportato l’elenco dei progetti per i quali è stata richiesta la procedura di VIA e di VA e Valutazione d’incidenza; Il Responsabile dello Sportello provvede: – alla nomina dei responsabili del procedimento.
Art. 3 – Semplificazione ed unificazione dei procedimenti –
1. Lo Sportello regionale per l’ambiente (SRA) predisporrà una modulistica tipo che unifichi i procedimenti amministrativi di Valutazione di impatto ambientale, Verifica, Valutazione di incidenza e N.O. BB.AA.. 2. Per le categorie di progetti sottoposti a Valutazione di impatto ambientale o Verifica di assoggettabilità, ai sensi degli allegati III e IV del D.Lgs. 04/08:
– qualora sia necessario acquisire anche l’autorizzazione paesistica, di cui al D.Lgs 22 Gennaio 2004, n. 42, sarà cura dello Sportello regionale per l’ambiente coordinare la stessa con gli altri procedimenti di competenza (VIA, VA, VI);
– qualora sia necessario acquisire anche la Valutazione di incidenza, ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997, n° 357 e D.P.R. 12 marzo 2003, n° 120, la stessa sarà effettuata contestualmente alla VIA o VA.
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