Ministero dell’Interno – Decreto 9 Maggio 2007
Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio
In presenza di insediamenti di tipo complesso o a tecnologia avanzata, di edifici di particolare rilevanza architettonica e/o costruttiva, ivi compresi quelli pregevoli per arte o storia o ubicati in ambiti urbanistici di particolare specificità, la metodologia descritta nel presente decreto può essere applicata:
a) per la individuazione dei provvedimenti da adottare ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi nel caso di attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio; b) per la individuazione delle misure di sicurezza che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo nell’ambito del procedimento di deroga di cui all’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
Domanda di parere di conformità sul progetto
1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 del decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 1998, la documentazione tecnica prevista dall’allegato I, lettera A), al medesimo decreto deve essere integrata con quanto stabilito nell’allegato al presente decreto, ivi compreso il documento contenente il programma per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio. 2. Il Comando provinciale dei vigili del fuoco valuta l’opportunità di acquisire il parere del Comitato tecnico regionale, ai sensi dell’art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
3. Per tenere conto del maggiore impegno professionale richiesto per la valutazione delle scelte progettuali nonchè della rilevante complessità correlata all’esame dei progetti redatti secondo l’approccio ingegneristico, la durata del servizio, al fine di determinare l’importo del corrispettivo dovuto, è ottenuta moltiplicando il numero di ore stabilito nell’allegato VI al decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 1998, per un fattore pari a due.