Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE
Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334, di seguito denominato “decreto”, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n.238, contiene elementi che interessano in maniera sostanziale le attività che questo Dipartimento svolge nel settore della sicurezza delle attività industriali a rischio di incidente rilevante e della prevenzione incendi.
Al fine di rendere organico ed omogeneo lo svolgimento delle attività di competenza, vengono di seguito esaminati gli aspetti maggiormente significativi per questa Amministrazione e vengono forniti i necessari indirizzi attuativi per il raccordo con le procedure di prevenzione incendi finalizzate al rilascio del Certificato Prevenzione Incendi e dei pareri di competenza del Ministero dell’Interno di cui alla lettera circolare prot. DCPST/A4/RS/600 del 28 febbraio 2005.
Ambito di applicazione
La nuova formulazione del decreto include nel campo di applicazione attività precedentemente non ricomprese, quali: a) le operazioni di trattamento chimico o termico dei minerali estratti da cave o miniere che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui all’allegato I; b) gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti le sostanze pericolose di cui all’allegato I, in particolare quando utilizzati in relazione alla lavorazione chimica e termica dei minerali; c) i porti industriali, petroliferi e commerciali, in cui sono presenti sostanze pericolose di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto.
A proposito delle attività portuali, in attesa dell’adozione dello specifico regolamento previsto al comma 3 dell’art.4, si ritiene opportuno effettuare un monitoraggio della situazione esistente nel territorio di competenza, anche con riferimento allo stato di applicazione del D.M.16 maggio 2001, n.293, e agevolare i rapporti di collaborazione con le Autorità Marittime e/o Portuali (cfr. nota prot. NS 4962/4192 sott.1 del 17 luglio 2001).