Determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi
I locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose i cui progetti sono soggetti all’esame e parere preventivo dei comandi provinciali dei vigili del fuoco ed il cui esercizio è soggetto a visita e controllo ai fini del rilascio del <<Certificatodi prevenzione incendi,>> nonché la periodicità delle visite successive, sono determinati come dall’elenco allegato che, controfirmato dal Ministro dell’interno e dal Ministrodell’industria, del commercio e dell’artigianato, forma parteintegrante del presente decreto.
I responsabili delle attività soggette alle visite ed ai controllidi prevenzione incendi di cui al presente decreto hanno l’obbligo dirichiedere il rinnovo del <<Certificato di prevenzione incendi>>quando vi sono modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogniqualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate, indipendentemente dalla data di scadenza dei certificati già rilasciati La scadenza dei <<Certificati di prevenzione incendi>> già rilasciati e validi alla data di emanazione del presente decreto, dovrà intendersi modificata secondo i nuovi termini da questo previsti.
Agli stabilimenti ed impianti che comprendono, come partiintegranti del proprio ciclo produttivo, più attività singolarmentesoggette al controllo da parte dei comandi provinciali dei vigili delfuoco, dovrà essere rilasciato un unico <<Certificato di prevenzioneincendi>> relativo a tutto il complesso e con scadenza triennale.