Determinazione dei requisiti tecnici sulle case di cura private
Definizione
Agli effetti delle presenti norme sono case di cura private gli stabilimenti sanitari gestiti da privati, persone fisiche o giuridiche, che provvedono al ricovero di cittadini italiani o stranieri ai fini diagnostici, curativi o riabilitativi.
Autorizzazione all’apertura
L’autorizzazione all’apertura di case di cura private ed all’ampliamento o trasformazione delle medesime viene rilasciata dai competenti organi regionali, ai sensi dell’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, secondo le modalità di cui all’art. 52 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e nel rispetto delle norme stabilite dal presente decreto.
In caso di inadempienze alle disposizioni di legge e alle condizioni inserite nell’atto di autorizzazione, i competenti organi regionali possono diffidare il titolare della casa di cura ad eliminarle, entro un congruo termine tassativo. Trascorso detto termine viene ordinata la chiusura della casa stessa, fino a quando non vengono rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento.
Nel caso di reiterate infrazioni gli organi regionali possono revocare l’autorizzazione all’apertura.
Tipologia delle case di cura
Le case di cura si distinguono in: a) case di cura medico-chirurgiche generali (che ricoverano ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina generale, alla chirurgia generale ed a specialità mediche e chirurgiche); b) case di cura mediche (che ricoverano ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina generale ed a specialità mediche); c) case di cura chirurgiche (che ricoverano ammalati di forme morbose pertinenti alla chirurgia generale ed a specialità chirurgiche); d) case di cura polispecialistiche (che ricoverano ammalati di forme morbose pertinenti a due o più specialità, tutte rientranti nell’ambito della medicina generale oppure della chirurgia generale);
Progettazione
Ogni progetto per la costruzione l’ampliamento e la trasformazione di case di cura private, redatto da un ingegnere o architetto, deve essere approvato dai competenti organi regionali, fatta salva l’osservanza delle norme edilizie comunali, e deve essere corredato dagli elaborati grafici comprendenti tutti gli elementi orografici, architettonici, costruttivi, impiantistici e strutturali esecutivi.
Il progetto deve, inoltre, essere corredato da una relazione tecnico-sanitaria, redatta dal progettista e da un medico esperto in igiene e tecnica ospedaliera, in cui deve essere dettagliatamente specificato quanto segue: a) la località prescelta, l’area disponibile, i criteri di scelta dell’area stessa e le sue caratteristiche; b) le modalità di utilizzazione dell’area;
c) il tipo di attività a cui la casa di cura privata è destinata; d) il numero e la aggregazione degli edifici, i criteri di distribuzione e di destinazione dei locali e le loro caratteristiche; e) la capacità ricettiva complessiva e delle singole unità di degenza; f) le caratteristiche degli impianti sanitari e tecnologici.