Disposizioni in forma coordinata in materia di determinazione dei contributi di concessione edilizia. Modifica alla L.R. 13/98 concernente: nuove tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge 10/77 e dell’art. 7 della legge 537/93 per la determinazione dell’incidenza e della quota del costo di costruzione.
Agli effetti della presente legge sono assimilate alle opere di urbanizzazione tutte le infrastrutture primarie relative agli agglomerati delle aree o dei nuclei per lo sviluppo industriale, nonché‚ quelle necessarie alla sistemazione delle aree per insediamenti produttivi individuate ai sensi e con le procedure di cui all’art. 27 della legge 865/71.
La realizzazione delle reti e dei relativi accessori di impianti pubblici o di pubblico interesse, destinati alle telecomunicazioni, al trasporto energetico, dell’acqua, del gas ed allo smaltimento dei liquami così come alla lett. a) del primo comma del presente articolo, dovunque previste, non necessitano di conformità urbanistica e le stesse risultano assimilate alle opere di cui all’art. 2, comma 60, p.to 7, lett. f) della legge 662/96 e, come tali, assoggettate alle procedure di cui al p.to 11 del medesimo art. 2, comma 60 della richiamata legge 662/96, con esclusione di quelle ricomprese negli ambiti di cui al p.to 8, lett. a) della medesima legge 662/96, per le quali resta prescritta la preventiva autorizzazione ai sensi dell’art. 48 della legge 94/82, previa acquisizione dei pareri, nulla-osta o assensi comunque denominati ai sensi della legge 1089/1939, 1497/1939, 394/1991, 64/74 e RDL 3267/1923.
In attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, le normative degli strumenti urbanistici comunali, ancorché‚ vigenti, si intendono modificate senza ulteriori provvedimenti.
Nei casi in cui le predette opere o impianti e relativi accessori dovessero insistere su terreni di natura civica, come tali individuati ai sensi della legge 1766/1927 e della L.R. 25/98 e successive modifiche ed integrazioni, l’autorizzazione ad eseguire le opere di cui al terzo comma resta
comunque subordinata al perfezionamento delle procedure di cui alla richiamata L.R. 25/88 nel testo in vigore.