Valori limite di fabbisogno di energia primaria annua per la climatizzazione invernale
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 20, della legge finanziaria 2008, i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell’applicazione del comma 344 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007, sono riportati in allegato 1.
2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, qualora l’intervento realizzato ai fini dell’applicazione del comma 344 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007, includa la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, i medesimi generatori di calore alimentati da biomasse combustibili devono contestualmente rispettare le seguenti ulteriori condizioni:
a) avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma Europea UNI-EN 303-5;
b) rispettare i limiti di emissione di cui all’allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, ovvero i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, ove presenti;
c) utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell’allegato X alla parte quinta del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e successive modifiche e integrazioni.