Criteri e modalita’ per il rilascio dell’abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione.
Requisiti degli Organismi
1. Gli Organismi di certificazione, di ispezione e i laboratori di prova preposti al rilascio dell’attestato di conformita’ di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 (di seguito denominati «Organismi»), sono abilitati secondo le modalita’ ed i criteri di cui al presente decreto. 2. Possono ottenere l’abilitazione di cui al comma 1, le societa’ di persone o di capitali o gli enti pubblici o privati che svolgono o intendono svolgere attivita’ nel campo del rilascio dell’attestato di conformita’ dei prodotti da costruzione e che possiedono i seguenti requisiti: a) operano da almeno due anni nell’ambito di controlli e/o delle prove ovvero delle valutazioni sui prodotti da costruzione; b) applicano al loro interno regole e procedure che garantiscono l’indipendenza e l’imparzialita’ dell’organismo nonche’ competenza e affidabilita’ nel rilascio dell’attestato di conformita’, secondo quanto stabilito nell’allegato IV della direttiva 89/106/CEE ed in coerenza con quanto indicato nelle norme tecniche della serie UNI – EN 45000. 3. L’Amministrazione competente accerta l’esistenza e l’applicazione di tali regole e procedure, nonche’ impone, ove la ritiene necessaria, l’istituzione di comitati tecnici che
garantiscono la correttezza delle procedure impiegate. 4. Non possono conseguire l’abilitazione gli Organismi direttamente interessati in attivita’ di produzione, rappresentanza, commercializzazione, manutenzione e messa in opera di prodotti destinati alle opere di costruzione oggetto di prove, ovvero certificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246, oppure i cui titolari, soci o rappresentanti legali sono direttamente interessati in alcuna delle suddette attivita’.
A vvertenza: Le note qui pubblicate sono state redatte dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: – Il testo dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1993, n. 170) recante «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione.», e’ il seguente: «Art. 8 (Organismi interessati dall’attestato di conformita). 1. Ai fini del rilascio dell’attestato di conformita’ di cui all’art. 6: a) organismi di certificazione sono gli organismi imparziali governativi o no, che possiedono la competenza e le attribuzioni necessarie per eseguire la certificazione di conformita’ secondo le regole di procedura e di gestione fissate; b) organismi d’ispezione sono gli organismi imparziali aventi a disposizione l’organizzazione, il personale, la competenza e l’integrita’ necessarie per svolgere, secondo criteri specifici, compiti quali valutazione, raccomandazione di accettazione e verifica delle operazioni di controllo della qualita’ effettuate dal fabbricante, selezione e valutazione dei prodotti in loco, o in fabbrica, o altrove secondo criteri specifici; c) laboratori di prova sono gli organismi imparziali che misurano, esaminano, provano, classificano o determinano in altro modo le caratteristiche o la prestazione dei materiali o dei prodotti. 2. Le tre funzioni di cui al comma 1, o due di esse, nei casi indicati dall’art. 7, lettera a), e con la lettera b), procedura n. 1 o 2, possono essere svolte da un
solo organismo purche’ in possesso dei relativi requisiti. 3. Il servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici e’ organismo di certificazione ed ispezione relativamente ai prodotti e sistemi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica, anche in zone a rischio sismico, per i quali e’ di prioritaria importanza il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui all’allegato A (resistenza meccanica e stabilita).
4. Il centro studi ed esperienze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e’ organismo di certificazione ed ispezione relativamente ai prodotti e sistemi destinati alla protezione attiva e passiva contro l’incendio per i quali e’ di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito essenziale n. 2 di cui all’allegato A (sicurezza in caso di incendio). I laboratori del predetto centro sono laboratori di prova per prodotti e sistemi destinati alla protezione attiva e passiva contro l’incendio.
5. Le spese relative al rilascio dell’attestato di conformita’ sono a carico del richiedente. 6. Restano ferme le competenze del Ministero dei lavori pubblici e del Consiglio superiore dei lavori pubblici per l’applicazione dell’art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. L’autorizzazione prevista da detto articolo riguardera’ altresi’ le prove geotecniche sui terreni e sulle rocce.