MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 19 febbraio 2007
Criteri e modalita’ per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare
Attuazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: a)impianto o sistema solare fotovoltaico (o impianto fotovoltaico) e’ un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l’effetto fotovoltaico; esso e’ composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, nel seguito denominati anche moduli, uno o piu’ gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori; b1) impianto fotovoltaico non integrato e’ l’impianto con moduli ubicati al suolo, ovvero con moduli collocati, con modalita’ diverse dalle tipologie di cui agli allegati 2 e 3, sugli elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;
b2) impianto fotovoltaico parzialmente integrato e’ l’impianto i cui moduli sono posizionati, secondo le tipologie elencate in allegato 2, su elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione; b3) impianto fotovoltaico con integrazione architettonica e’ l’impianto fotovoltaico i cui moduli sono integrati, secondo le tipologie elencate in allegato 3, in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;
c) potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) dell’impianto fotovoltaico e’ la potenza elettrica dell’impianto, determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali, come definite alla lettera d);
d) condizioni nominali sono le condizioni di prova dei moduli fotovoltaici nelle quali sono rilevate le prestazioni dei moduli stessi, secondo un protocollo definito dalle norme CEI EN 60904-1 di cui all’allegato 1;
e) energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico e’ l’energia elettrica misurata all’uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, ivi incluso l’eventuale trasformatore, prima che essa sia resa disponibile alle utenze elettriche del soggetto responsabile e/o immessa nella rete elettrica;
f) punto di connessione e’ il punto della rete elettrica, di competenza del gestore di rete, nel quale l’impianto fotovoltaico viene collegato alla rete elettrica;
g) data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico e’ la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni:
g1) l’impianto e’ collegato in parallelo con il sistema elettrico;
g2) risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell’energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;
g3) risultano attivi i relativi contratti di scambio o cessione dell’energia elettrica;
g4) risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell’accesso alle reti;
h) soggetto responsabile e’ il soggetto responsabile dell’esercizio dell’impianto e che ha diritto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti;
i) soggetto attuatore e’ il Gestore dei servizi elettrici – GSE S.p.a., gia’ Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
j) potenziamento e’ l’intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno due anni, consistente in un incremento della potenza nominale dell’impianto, mediante aggiunta di moduli fotovoltaici la cui potenza nominale complessiva sia non inferiore a 1 kW, in modo da consentire una produzione aggiuntiva dell’impianto medesimo, come definita alla lettera k);
k) produzione aggiuntiva di un impianto e’ l’aumento, ottenuto a seguito di un potenziamento ed espresso in kWh, dell’energia elettrica prodotta annualmente, di cui alla lettera e), rispetto alla produzione annua media prima dell’intervento, come definita alla lettera l); per i soli interventi di potenziamento su impianti non muniti del gruppo di misura dell’energia prodotta, la produzione aggiuntiva e’ pari all’energia elettrica prodotta dall’impianto a seguito dell’intervento di potenziamento, moltiplicata per il rapporto tra l’incremento di potenza nominale dell’impianto, ottenuto a seguito dell’intervento di potenziamento, e la potenza nominale complessiva dell’impianto a seguito dell’intervento di potenziamento;
l) produzione annua media di un impianto e’ la media aritmetica, espressa in kWh, dei valori dell’energia elettrica effettivamente prodotta, di cui alla lettera e), negli ultimi due anni solari, al netto di eventuali periodi di fermata dell’impianto eccedenti le ordinarie esigenze manutentive;
m) rifacimento totale e’ l’intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che comporta la sostituzione con componenti nuovi almeno di tutti i moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata;
n) piccola rete isolata e’ una rete elettrica cosi’ come definita dall’art. 2, comma 17, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni e integrazioni;
r) servizio di scambio sul posto e’ il servizio di cui all’art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come disciplinato dalla deliberazione dell’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas 10 febbraio 2006, n. 28/06, ed eventuali successivi aggiornamenti.