Criteri di indirizzo in materia paesaggistica
(Parere Comitato Speciale BB.AA. n° 3325 del 11.03.2002)
1. Sono assoggettati a tutela di cui al T.U. n.490 art. 146 lettera c): · i fiumi; · i torrenti; · i corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e le relative sponde o piede degli argini, ovvero, tutti i corsi d’acqua permanenti o occasionali iscritti nel demanio statale.
2. La manutenzione dei corsi d’acqua, è obbligatoria se richiesta dal titolare di poteri di polizia idraulica (L. 523/1904 art. 96) deve essere eseguita secondo i principi di ingegneria naturalistica così come definiti con D.G.R. n°494 del 30 marzo 2000, pubblicata sul B.U.R.A. n° 9 del 4 maggio 2001.
3. Le opere e gli interventi in mare non ricadenti nelle fattispecie individuate alla lettera a) art. 151 del D.L.vo n.490/99 e che non hanno una diretta interferenza con il territorio costiero non necessitano di autorizzazione paesaggistica ai sensi degli artt. 150 e 151 del suddetto decreto.
4. In attesa della redazione di uno specifico studio sulla “tutela dell’ambiente nelle sue caratteristiche contadine” gli interventi residenziali ricadenti in zone vincolate, in linea generale: non devono essere superiori a due solai fuori terra oltre il solaio di copertura, la copertura deve essere prevalentemente a falde o a padiglione, con tipologie, aperture e materiali della tradizione locale a seconda dell’area di intervento.
5. Le rimesse attrezzi agricoli ed i magazzini devono prioritariamente formare corpo unico e devono presentare le caratteristiche di annessi con aperture alte a nastro, piano unico, con tipologia e materiali della tradizione locale a seconda delle aree di intervento.
[private]6. Lo studio di compatibilità ambientale di cui all’art. 8 delle N.T.C. del P.R.P., ove previsto dal medesimo strumento, costituisce elaborato necessario al fine di ottenere il nulla osta BB.AA.; nelle aree non vincolate dal D.l.vo 490/90, il suddetto Studio e relativo progetto non sono soggetti a valutazione specifica da parte del Comitato BB.AA..
7. In riferimento all’ex. art. 32 L. 47/85, le opere abusive ricadenti in aree vincolate che si configurano come precarie superfetazioni, non sono sanabili.
8. In riferimento all’ex. art. 32 L. 47/85, le opere abusive ricadenti in aree vincolate che si configurano come precarie superfetazioni e sono indispensabili per lo svolgimento di autorizzate attività produttive, potranno essere sanate solo con la contestuale riqualificazione ambientale.