Decreto del Ministero dell’Interno 10 marzo 2005 concernente
“Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della “sicurezza in caso d’incendio”. Chiarimenti e primi indirizzi applicativi.
Il Decreto Ministeriale in oggetto tratta del sistema europeo di classificazione di Reazione al Fuoco (Euroclassi) relativo ai prodotti da costruzione introdotto dalla Decisione della Commissione dell’Unione Europea n.2000/147/CE modificata con successiva Decisione n.2003/632/CE.
Ai sensi dell’art. 1 comma 2 non rientrano nel campo di applicazione del decreto i prodotti che non sono definibili come Prodotti da Costruzione quali mobili imbottiti, tendaggi, etc.
Il decreto in oggetto integra e modifica di fatto il D.M. 26.6.84 e il successivo D.M.3.9.01 e pertanto, in seguito, con la dizione D.M. 26.6.84 si intende l’intero impianto coordinato dei suddetti decreti.
L’applicabilità delle Euroclassi ad un prodotto da costruzione può avvenire in forma volontaria od obbligatoria, in funzione dei riferimenti temporali definiti dal “periodo di coesistenza” stabilito, per ciascun prodotto, dalla commissione UE con comunicazione in GUCE dei riferimenti alla specificazione tecnica armonizzata relativa.
Il “periodo di coesistenza” è definito da una data di inizio coincidente con la data di applicabilità della specificazione tecnica armonizzata, i cui estremi sono stati pubblicati in GUCE, ai fini della marcatura CE e da una data di termine coincidente con quella a partire dalla quale la presunzione di conformità deve essere basata sulle specifiche tecniche armonizzate (coincidente inoltre con la data ultima per il ritiro delle specifiche tecniche nazionali in contrasto con quelle armonizzate).
Ai fini dell’impiego nelle attività soggette al controllo di Prevenzione Incendi il prodotto deve essere sottoposto al regime di attestazione della conformità applicabile: omologazione ai sensi del D.M. 26.6.84 (inclusa la procedura di cui all’art. 10) ovvero marcatura CE, secondo le condizioni di seguito riportate:
1. In mancanza della specificazione tecnica armonizzata e comunque sino alla data di inizio del periodo di coesistenza il regime di attestazione della conformità applicabile è unicamente quello previsto dal D.M. 26.6.84; in tale contesto l’atto di omologazione e il certificato ai sensi dell`art. 10 può essere rilasciato secondo le classi italiane o secondo le Euroclassi in applicazione della norma europea EN 13501-1. Resta inteso che anche per l’omologazione in Euroclassi le condizioni di impiego e posa in opera per l’uso conforme alla destinazione sono quelle indicate nell’atto di omologazione stesso in relazione alle condizioni di prova.
2. Durante il periodo di coesistenza la classificazione secondo le Euroclassi è possibile ai fini della marcatura CE ovvero, in alternativa, resta ancora consentito quanto indicato al precedente punto 1).
3. Dalla data di termine del periodo di coesistenza la classificazione è possibile solo secondo le Euroclassi per la corrispondente marcatura CE.