Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della “sicurezza in caso d’incendio
Campo di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto si applica ai materiali da costruzione, così come definiti dall’articolo 1 della Direttiva 89/106/CEE e dall’articolo 1 del D.P.R. 21 aprile 1993, n.246.
2. E’ considerato materiale da costruzione qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in opere da costruzione, le quali comprendono gli edifici e le opere di ingegneria civile.
3. I “materiali da costruzione” sono di seguito denominati “prodotti” e le opere da costruzione, le quali comprendono gli edifici e le opere di ingegneria civile, sono denominate “opere”.
4. Le “norme armonizzate“, gli atti di “benestare tecnico”, le “norme nazionali che recepiscono norme armonizzate”, le “norme nazionali riconosciute dalla Commissione a beneficiare della presunzione di conformità”, di cui al D.P.R. 246/1993, sono di seguito denominati “specificazioni tecniche “.