MINISTERO INTERNO circolare 11 dicembre 1985, n. 36
Prevenzione incendi: Chiarimenti interpretativi di vigenti disposizioni e pareri espressi dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi su questioni e problemi di prevenzione incendi.
818 (G.U. n. 338 in data 10 dicembre 1984)”.
Pervengono a questo Ministero numerose istanze intese ad ottenere chiarimenti interpretativi di vigenti disposizioni di prevenzione incendi sia dal punto di vista tecnico che procedurale.
Al riguardo, per uniformità di indirizzo e per consentire una corretta interpretazione delle normative esistenti, tenendo conto anche della prossima scadenza del 31 dicembre 1985 per la presentazione delle istanze per l’ottenimento del nulla osta provvisorio, si forniscono di seguito i chiarimenti ad alcuni punti dell’elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi allegato al D.M. 16 febbraio 1982 tenendo conto delle modificazioni intervenute con il D.M. 27 marzo 1985.
Per alcuni problemi specifici rientranti nell’ambito delle disposizioni contenute nell’art. 11 del D.P.R. n. 577/1982, è stato acquisito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (C.C.T.S.).
I Comandi provinciali dei vigili del fuoco, sia nella fase prevista dalla legge n. 818/1984, che nella fase definitiva per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, si atterranno pertanto, ai chiarimenti e ai pareri di seguito riportati per l’espletamento della loro attività.
1) D.M. 16 febbraio 1982 (punto 1): Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globale in ciclo o in deposito superiori a 50 Nm3/h.
D.M. 16 febbraio 1982 (punto 2): Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm3/h.
Chiarimento: Gli impianti di compressione d’aria per martelli pneumatici o per gonfiaggio gomme o simili non rientrano tra le attività di cui ai punti 1) e 2) del D.M. 16 febbraio 1982 e pertanto non sono soggetti alle visite e controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei vigili del fuoco.
2) D.M. 27 marzo 1985 – Art. 1 (punto 15) D.M. 16 febbraio 1982: Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili:
a) per uso industriale o artigianale con capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25
mc.
b) per uso industriale o artigianale o agricolo o privato, per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc.
Chiarimento: I depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili:
– per uso industriale: sono quelli destinati e inseriti nei cicli di produzione industriale;
– per uso artigianale: sono quelli destinati all’esercizio di attività artigianali; – per uso agricolo: sono quelli destinati all’esercizio di aziende agricole; – per uso privato: sono quelli necessari per: – riscaldamento di ambienti;
– produzione di acqua calda per edifici civili; – cucine e lavaggio stoviglie; – sterilizzazione e disinfezioni mediche; – lavaggio biancheria;
– distruzione rifiuti;
– forni da pane e forni di imprese artigiane trattanti materiali non combustibili nè infiammabili.