CHIARIMENTI PER LE AZIENDE CHE INTENDONO PRESENTARE DOMANDA AI SENSI DEL D. LGS. N. 387/2003 PER LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO, DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE REGIONALE n. 17 del 25/06/2007, PUBBLICATA SUL BURA N. 38 DEL 11/07/2007.
La Direzione, dopo l’entrata in vigore della Legge Regionale n. 17 del 25/06/2007, tiene a precisare quanto segue: – tutte le società interessate alla costruzione e all’esercizio di un impianto idroelettrico che siano in possesso della concessione idroelettrica ma non hanno ancora avviato i lavori di cantiere alla data di entrata in vigore della predetta legge, su espressa richiesta da parte della ditta proponente, possono presentare domanda ai sensi del D. Lgs. 387/2003 per il solo avvio dell’istruttoria, in forza dello spirito di massimo favore rispetto alla costruzione di impianti alimentati da fonti rinnovabili che traspare dall’intero D. Lgs. 387/2003 nonché, a monte, dalla Direttiva n. 2001/77/CE di cui esso costituisce attuazione, e da altri accordi conclusi a livello internazionale, quale il Protocollo di Kyoto;
– la proposizione della domanda comporta l’attivazione del procedimento di autorizzazione unica, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
– Ciò nonostante, va ribadito che ai sensi dell’art. 12 comma 3 del D. Lgs. 387/2003 e dell’art. 8 comma 2 della L.R. n. 17/2007, la sospensione del decreto di concessione già rilasciato è incompatibile con l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto.
Pertanto, tutte le istanze eventualmente inoltrate agli effetti dell’avvio del procedimento di cui al D. Lgs. 387/2003 resteranno sospese fino all’approvazione da parte della Giunta regionale dello studio complessivo delle risorse disponibili, che sarà predisposto dal Servizio scrivente ai sensi del comma 1 dell’art. 8 della