Articolo 6 della Legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Nuovo art. 10 bis
Legge 241/90: Applicazione ai procedimenti di prevenzione incendi
A) Procedimento di parere di conformità sul progetto
Se dall’esame della pratica emergono motivi ostativi all’emanazione di un parere favorevole, il responsabile del procedimento, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica al richiedente, mediante lettera raccomandata A/R, i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza, invitandolo a presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’articolo 10- bis della legge n. 241/1990 (articolo da citare nella comunicazione). Le osservazioni pervenute in tempo utile saranno valutate dal responsabile istruttore della pratica che, in caso di conferma del parere contrario, è tenuto a motivarne il mancato accoglimento.
B) Procedimento di deroga
Si applicano le procedure previste per il parere di conformità sul progetto. Prima della formale adozione di un parere negativo, la Direzione regionale VV.F., analogamente a quanto previsto dall’art. 6, comma 2, delD.P.R. 37/98 con riguardo al provvedimento finale sulla deroga, notificherà al responsabile dell’attività, e, contestualmente, al competente Comando provinciale VV.F., i motivi che ostano all’accoglimento della deroga, richiamando quanto previsto dall’art. 10 bis della legge n. 241/1990 in merito al diritto di presentare per iscritto eventuali osservazioni. Tali osservazioni, se presentate, saranno vagliate dal responsabile del procedimento presso la Direzione regionale.
C) Istanze pervenute per il tramite dello Sportello Unico
Nell’eventualità che la richiesta di parere di conformità o la domanda di deroga siano presentate allo Sportello Unico per le Attività Produttive, rispettivamente i Comandi e le Direzioni Regionali, comunicheranno i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza alla predetta Struttura la quale, a sua volta, dovrà provvedere a notificarla al richiedente in conformità a quanto previsto dall’articolo 10 bis della legge n. 241/1990. Lo stesso Sportello unico dovrà altresì trasmettere ai competenti Uffici dei Vigili del fuoco le eventuali osservazioni, e relativi documenti, pervenute nei termini stabiliti, ovvero dovrà dare tempestiva comunicazione della loro mancata presentazione nei termini previsti affinché possa essere adottato il provvedimento definitivo di diniego.