D.M. 6 ottobre 2003 (G. U. 14 ottobre 2003, n. 239)
Approvazione della regola tecnica recante l’aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al D.M. 9 aprile 1994
a) realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con materiali di classe 0 di reazione al fuoco, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale ammesse in classe 1 di reazione al fuoco, ed installazione di porte almeno RE 15 a protezione delle camere; installazione nelle camere di coperte e copriletto di classe 1 di reazione al fuoco e di guanciali, sedie imbottite, poltrone, poltrone letto, divani, divani letto e sommier di classe 1IM;
b) realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con materiali di classe 0 di reazione al fuoco, eliminazione completa dalle scale stesse e corridoi di ogni altro materiale combustibile, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse in classe 1 di reazione al fuoco; installazione di porte almeno RE 15 a protezione delle camere».
7 – Dopo il punto 20.4.2 è inserito il seguente punto: «20.4.3 – Atrio di ingresso. Nel caso in cui le scale immettano nell’atrio di ingresso, quest’ultimo costituisce parte del percorso di esodo e pertanto devono essere rispettate le seguenti disposizioni:
i materiali installati nell’atrio devono essere conformi a quanto previsto al punto 6.2, lettera a) ossia: «di classe di reazione al fuoco non superiore a 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale); per le restanti parti devono essere impiegati materiali non combustibili». In tale ambiente non devono essere installate apparecchiature da cui possano derivare pericoli di incendio; qualora nell’atrio sia prevista una zona bar, è consentita l’installazione di macchina per caffè di tipo elettrico;
nel caso in cui è consentito che le scale siano non protette, la lunghezza del percorso totale a partire dal piano più elevato fino all’uscita sull’esterno, e quindi comprensiva anche del tratto interessante l’atrio, dovrà essere non superiore a quanto stabilito all’ultimo capoverso del punto 20.4.2;
nel caso in cui le scale siano di tipo protetto e lo sbarco, anche privo di serramento, avvenga nell’atrio di ingresso, il percorso dallo sbarco fino all’uscita all’esterno deve essere non superiore a 15 metri e l’atrio deve essere separato dai locali adiacenti con strutture REI 30 e porte di comunicazione RE 30 dotate di dispositivo di autochiusura. La lunghezza del percorso può essere incrementata fino ad un massimo di 25 m alla ulteriore condizione che tutti i materiali installati nell’atrio siano incombustibili e che l’atrio ed i locali adiacenti con esso comunicanti siano protetti da un impianto automatico di rivelazione e segnalazione d’incendio.