INTEGRAZIONE ADEGUAMENTO O SOSTITUZIONE DELLA SEPARAZIONE TRA PUBBLICO E TERRENO DI GIOCO.
L’art. 6 riguardante i sistemi di separazione tra zona spettatori e zona di attività sportiva di tutti gli impianti viene integrato dall’art. 6 bis relativo agli stadi per il calcio con più di 10.000 spettatori con l’obiettivo di contemperare le esigenze di funzionalità degli impianti, stabilito dalla normativa sportiva internazionale, con quelle di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
In particolare l’art. 6 bis prevede che:
La separazione tra zona spettatori e la zona attività sportiva è realizzata dalle società utilizzatrici dell’impianto, in accordo con i proprietari dello stesso, attraverso una delle seguenti soluzioni tecnico/funzionali:
1) l’installazione di un parapetto di altezza pari a 1,10 m, misurata dal piano di imposta, conforme alle norme UNI 10121-2 o equivalenti e realizzato in materiale incombustibile;
2) la realizzazione di un fossato, con pareti e fondo a superficie piana, di profondità non minore di 2,50 m rispetto al piano di calpestio del pubblico e larghezza no minore di 2,50 m. Il fossato deve essere protetto verso la zona spettatori e verso lo spazio di attività sportiva da idonei parapetti aventi altezza non minore di 1,10 m misurata dal piano di calpestio e di caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti;
3) la realizzazione di un dislivello, di altezza pari a 1,00 m, tra il piano di calpestio degli spettatori e lo spazio di attività sportiva. La parte superiore del dislivello deve essere protetta da un parapetto di altezza pari a 1,10 m, misurata dal piano riferimento e di caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti.